Linee di Indirizzo SGSL-AS, documento redatto da Inail e Regione Lazio

Elemento essenziale per un’analisi della gestione della SSL in ambito sanitario ed ospedaliero è costituito dalle Linee di Indirizzo SGSL-AS, documento redatto da Inail e Regione Lazio nel 2015, il cui obiettivo consiste nel fornire indicazioni operative per pianificare miglioramenti progressivi delle prestazioni nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che in esse operano. 
Ci si concentrerà qui in particolar modo sulla figura del RLS e sul ruolo da questi giocato in tutti i vari passaggi a garanzia della SSL. 

Da un’assegnazione dei ruoli e delle relative responsabilità, volte ad esplicitare le figure coinvolte nell’organizzazione ed implementazione del SGSL-AS, si passa all’identificazione di una metodologia che possa garantire il continuo aggiornamento delle prescrizioni di legge e delle normative applicabili all’Azienda. Si giunge quindi all’identificazione di ogni tipologia di pericolo in cui ci si possa imbattere all’interno dell’Azienda ospedaliera, volendo assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la successiva valutazione dei rischi e l’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione. In tale operazione, giocherà un ruolo fondamentale proprio l’RLS, che oltre a dover essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine al Documento di Valutazione dei Rischi, a cui dovrà avere accesso in ogni momento, deve altresì esser consultato in merito alla designazione del RSPP, degli incaricati per la gestione delle emergenze e al primo soccorso. 

Si arriva quindi all’aspetto comunicativo, che si traduce nella predisposizione di uno schema di gestione delle comunicazioni dirette al personale, relativamente alla tematica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, definendo le modalità per la consultazione e la partecipazione informata, consapevole ed attiva dei lavoratori, anche attraverso i RLS. A tal proposito, secondo le Linee guida previste, l’Azienda deve adottare modalità e strumenti di comunicazione che consentano di condividere tutte le informazioni che contribuiscano alla riduzione dei rischi, facendo sì che queste raggiungano tutti i soggetti interessati. In tale procedimento deve dunque giocare un ruolo di primo piano il RLS, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte sulle misure preventive e protettive, sulle procedure e sui metodi di lavoro adottati e sull’organizzazione del sistema di gestione. Dovrà quindi esser predisposto un “Piano di Comunicazione SGSL-AS” ad hoc, contenente tutte le informazioni a riguardo. Bisognerà poi definire le modalità di classificazione delle segnalazioni ricevute dai lavoratori, ai fini dell’individuazione dei destinatari idonei a trattarle, e le modalità e i tempi di trattazione. L’Azienda sanitaria deve dunque favorire la partecipazione di tutti i lavoratori, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicurando agli RLS la formazione prevista dalla normativa ed il tempo necessario per ricoprire il proprio ruolo. 

Il coinvolgimento dei lavoratori (per valutazione dei rischi - misure preventive/protettive - piani di emergenza ed evacuazione - organizzazione della formazione - raccolta e trattazione di osservazioni, commenti e proposte - definizione/pianificazione delle azioni correttive/preventive conseguenti al manifestarsi di non conformità) può avvenire mediante audit interni o comunicazioni indirette. Il RLS deve poter partecipare attivamente al “Riesame del Sistema di gestione” ed esser espressamente consultato sulla Politica di sicurezza e sugli obiettivi di miglioramento, dovendo parimenti presenziare all’esecuzione degli audit coinvolgenti qualsiasi dipendente. 
Il RLS ha un’importanza centrale anche per quel che riguarda l’informazione e la formazione dell’intero personale in materia di SSL. Egli dovrà esser ascoltato in relazione al “Protocollo formativo aziendale”, una volta redatto il DVR, e lo stesso varrà per il “Piano annuale di informazione, formazione, addestramento”: ciascun lavoratore deve dunque ricevere informazioni sui rischi professionalmente corsi e relativa formazione sulle modalità con cui affrontarli in totale sicurezza. Proprio in relazione alla formazione nell’ambito di SSL nei confronti di chiunque operi nel settore sanitario, si possono individuare anche nel modello statunitense diverse buone pratiche. A tal proposito, vale la pena citare lo studio promosso da HealthForce Minnesota nel 2011, intitolato Best Practices in Education for Healthcare Professionals of the Future. In tale approfondimento, vengono proposte buone pratiche comprendenti l’uso di strumenti molto vari: dall’e-learning, i cui apprendimenti dovranno poi esser valutati tramite apposite verifiche, al cross-training, rivolto proprio a migliorare le abilità specifiche dei vari settori della sanità. Altre buone pratiche incluse nel documento prevedono un innalzamento dei livelli d’istruzione non solo nei confronti delle nuove assunzioni, ma anche di lavoratori già operanti nel campo dell'assistenza sanitaria, ed un miglior coordinamento dei vari sforzi volti a formare il personale, evitando di dar vita ogni volta a rivoluzioni e stravolgimenti di corsi e programmi.

Per quanto concerne la fase di controllo operativo dell’attuazione di quanto precedentemente previsto, si sottolinea anche qui come al RLS spetti il compito di segnalare ai preposti ogni eventuale criticità a sua volta segnalatagli dal personale, fungendo da punto di contatto tra la base ed i vertici aziendali. Questo riguarda ogni aspetto della vita in ospedale, dalla parte chirurgica a quella diagnostica, passando per quella ambulatoriale ed arrivando alla gestione delle risorse umane. 
Il RLS deve esser consultato anche per la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale, in conformità con la politica definita dall’Azienda e le disposizioni di legge in materia. Lo stesso vale per il monitoraggio delle prestazioni dei lavoratori e della loro conformità agli standard di sicurezza: nel caso di modifiche degli indicatori di prestazioni degli obiettivi, individuati in sede di pianificazione, il RLS dovrà essere immediatamente messo a conoscenza della modifica apportata, rendendo quindi edotti di questa i lavoratori. 
Il modello “sbagliando s’impara” è uno degli elementi chiave del documento in analisi. Il coinvolgimento del personale nell’analisi delle cause e nella ricerca delle soluzioni di incidenti o mancati infortuni, oltre che l’individuazione dei soggetti responsabili delle azioni preventive e correttive e dei tempi per la loro realizzazione, rappresentano uno degli elementi cardine dell’intero SGSL. Il RLS, oltre a dover essere informato del generale andamento infortunistico dell’Azienda, avrà anche in tale ambito il compito di raccogliere pareri e lamentele dei lavoratori, indirizzandoli poi al vertice aziendale.

In materia di formazione, è utile far riferimento all’articolo Strumenti per una pianificazione formativa efficace, in Quaderni della sicurezza AiFOS, Ottobre-Dicembre 2017. In esso, si sottolinea anzitutto l’aspetto dell’efficacia (gradimento + apprendimento), che lega indissolubilmente le due fasi di progettazione e successiva valutazione della formazione professionale. Proprio per perseguire l’efficacia, sono stati individuati due presupposti necessari: il primo riguarda la definizione precisa di obiettivi da conseguire ed il procedimento con cui conseguirli; nel secondo si sostiene invece l’importanza della valutazione di efficacia del processo attivato e del raggiungimento degli obiettivi precedentemente prefissati. Con riferimento al primo presupposto, nella definizione degli obiettivi si fa riferimento all’acronimo SMART (Specifici, Misurabili, Attivanti, Raggiungibili e Tempificati). Per conseguire tali obiettivi è poi necessario un ampio processo, tenendo a mente macro-progettazione (riguardante la struttura complessiva del progetto) e micro-progettazione (riguardante più specificamente il tipo di discenti con cui ci si rapporta). La selezione dei docenti che abbiano il compito di “formare i formatori” è chiaramente fondamentale, e deve avvenire tramite l’analisi di alcune caratteristiche (comunicative e non), quali la capacità di mantenere l’attenzione, quella di problem-solving o la più ampia conoscenza dell’argomento. Quanto al secondo presupposto, l’efficacia, al di là delle classiche procedure di ascolto dei dipendenti che abbiano beneficiato del processo formativo, ma è importante ricorrere al modello valutativo elaborato da Donald Kirkpatrick nel ’76, secondo cui sono individuabili quattro livelli di valutazione sempre più specifici: il primo livello fa riferimento alla reazione dei partecipanti (tramite feedback formali\informali volti a verificare il coinvolgimento degli astanti); il secondo riguarda la valutazione degli apprendimenti (tramite un test di verifica finale);  il terzo livello valuta invece la capacità di mettere in pratica quanto si è appreso (mediante analisi degli infortuni o classici audit); l’ultimo step mira invece a valutare l’impatto della formazione sull’organizzazione (tramite analisi statistiche o esami della direzione).

Restando in tema di formazione atta ad una sempre crescente tutela della SSL, è utile citare le Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all’Uso di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, documento della Regione Lazio del 2017, contenente linee guida volte ad impostare la formazione, nel metodo e nei contenuti, in maniera tale da assicurare consapevolezza in merito alla sua importanza e corretta gestione delle attività dei discenti. Il documento potrà esser preso a modello per una valutazione della conformità alla normativa di proposte formative presentate ad un azienda da parte di enti formatori. Le quindici schede che compongono il documento sono redatte in base a diversi criteri: ognuna si riferisce al soggetto al quale è rivolta la formazione (dirigenti, preposti e chiaramente anche RLS); la tipologia di informazioni contenutevi è invece standard, permettendo una lettura sintetica delle varie voci, con rimandi agli approfondimenti in specifiche sezioni o allegati, e facendo riferimento ad ogni contenuto necessario (qualifica dei formatori, tempistiche di aggiornamento, durata dei corsi, etc).

Proprio in riferimento alla figura del RLS, nella seconda delle quindici schede totali, si afferma anzitutto che il corso per la formazione dello stesso debba avvenire subito dopo la sua nomina (mentre per il RLST, entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione), senza dare ulteriori definizioni circa il formatore, se non ai sensi del Decreto Interministeriale “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013. È necessario tenere un registro presenze, con massimo 35 unità per corso, con durata minima di 32 ore per i RLS e 64 per i RLST. Non si prevedono assenze o esoneri, così come non è previsto lo svolgimento dell’attività formativa in modalità e-learning, mentre è necessaria una valutazione finale di quanto appreso, con rilascio di un attestato. Si afferma che la formazione dei rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore e nel territorio dell’azienda stessa.
Gli aggiornamenti devono effettuarsi (anche in modalità e-learning) ogni anno, dalla durata minima di 4 ore per i RLS (secondo l'Art. 37 comma 11 D. Lgs. 81/08) per imprese che occupino da 15 a 50 lavoratori, e minimo 8 ore annue per imprese con oltre 50 lavoratori; per i RLST (secondo l’Art. 48 comma 7 D. Lgs. 81/08) il tempo minimo è di 8 ore annue. Per quanto riguarda le modalità dei corsi di aggiornamento, RLS e RLST sono tenuti a frequentarne con cadenza annuale, potendo essi partecipare anche a convegni e seminari nella misura non superiore alla metà delle ore previste.