Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all’Uso di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08

La Regione Lazio ha recentemente elaborato e presentato delle indicazioni operative per la formazione alla sicurezza. Riportiamo di seguito un documento di sintesi elaborato dal Dott. Luca Torroni.


Il Comitato Regionale di Coordinamento (art. 7 del D. Lgs. 81/08), ha costituito uno specifico Gruppo di Lavoro regionale, con il mandato di produrre il documento in analisi, avente lo scopo di fornire strumenti tecnici e semplificativi degli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti coinvolti nell’attività di formazione. Il documento regola le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, e sarà continuamente aggiornato ed integrato sia in riferimento a corsi di formazione già esistenti, sia per corsi di formazione a cui dovesse esser data vita in futuro. 
Il documento si compone di svariate schede, redatte in base ai seguenti criteri:

  • Ognuna si riferisce ad un soggetto o ambito per il quale è obbligatoria la formazione
  • Le informazioni in essa contenute sono standard, garantendo una lettura sintetica delle varie voci, e rimandando agli allegati presenti per altri approfondimenti specifici
  • Viene fornito anche un elenco dei soggetti formatori accreditati dalla Regione Lazio 

Sono dunque previste schede per: 1. Corso di formazione per lavoratori 2. Corso di formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 3. Corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) 4. Corso di formazione preposti 5. Corso formazione dirigenti 6. Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione 7. Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) 8. Corso di formazione addetti al primo soccorso 9. Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi 10. Corso addetto e preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi 11. Corso addetto e preposto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 12. Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti a particolari attrezzature di lavoro 13. Corsi di formazione e addestramento alle attività di pianificazione controllo e apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare – lavoratori e preposti 14. Corso di formazione per lavoratori addetti a rimozione bonifica e smaltimento amianto 15. Disposizioni particolari per la formazione di alcune categorie di lavoratori

1.    Nella prima scheda (Lavoratori) si sostiene l’obbligatorietà del corso, da effettuare alla costituzione del rapporto di lavoro e ad ogni eventuale cambio mansione, disponendo che chiunque, compreso il datore di lavoro (se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D. Lgs. 81/08 e se rispondente ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, di cui al Decreto Interministeriale del 06/03/2013.) possa occuparsi della formazione, con un massimo di 35 lavoratori partecipanti, da iscrivere in un registro delle presenze. Le ore minime di formazione generale corrispondono a 4 per tutti i settori ATECO, mentre per la formazione specifica si parla di 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto (la classe di rischio, secondo l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, è individuata, in base all’effettiva e concreta attività svolta dal singolo lavoratore). Non sono ammesse assenze per oltre il 10% del totale delle ore, senza possibilità di esoneri e con valutazione dell’apprendimento solo nel caso in cui la formazione sia avvenuta in modalità e-learning (da attuare nelle modalità di cui all’allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016), possibile anche con partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% delle ore previste. Si predispone il rilascio di un attestato al termine del corso, da intendersi quale permanente in caso di formazione generale, e da valutare di volta in volta per la formazione specifica, a seconda dei settori. I corsi di aggiornamento devono aver luogo ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore per ogni livello di rischio.

2.    Nella seconda scheda (RLS) si sostiene che il corso deve avvenire subito dopo la nomina dello stesso (per l’RLST, entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione), senza dare ulteriori definizioni circa il formatore, se non ai sensi del Decreto Interministeriale “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013. È necessario tenere un registro presenze, con massimo 35 unità per corso, con durata minima di 32 ore per i RLS e 64 per i RLST. Non si prevedono assenze o esoneri, così come non è previsto lo svolgimento in modalità e-learning, mentre è necessaria una valutazione finale di quanto appreso, con rilascio di un attestato. La formazione dei rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore e nel territorio dell’azienda. Gli aggiornamenti devono effettuarsi (anche in e-learning) ogni anno, dalla durata minima di 4 ore per i RLS (secondo l'Art. 37 comma 11 D. Lgs. 81/08) per imprese che occupino da 15 a 50 lavoratori, e minimo 8 ore annue per imprese con oltre 50 lavoratori; per i RLST (secondo l’Art. 48 comma 7 D. Lgs. 81/08) il tempo minimo è di 8 ore annue. Per l’aggiornamento, RLS e RLST, annualmente, possono partecipare anche a convegni e seminari nella misura non superiore alla metà delle ore previste. 

3.    La terza scheda (RSPP e ASPP) pone il conseguimento del diploma di istruzione secondaria, oppure l’attestazione di svolgimento delle funzioni per almeno sei mesi alla data del 13/08/2003 (art. 32 comma 3 D. Lgs. 81/08) come prerequisiti alla partecipazione ai corsi, da seguire prima dell’assunzione dell’incarico. Soggetti formatori sono quelli stabiliti dall'art. 32 comma 4 D. Lgs. 81/08 e dall'Allegato A, punto 2, Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. È necessario qui individuare un responsabile del progetto normativo, mentre per quanto riguarda le presenze, è necessario tenere un registro, con non oltre 35 unità per corso. Sono previsti diversi moduli di formazione, da sostenere a seconda dei settori di competenza: Modulo A da 28 ore, Modulo B da 48 ore + 12 ore per i settori SP1 (Agricoltura/Pesca) e SP3 (Sanità residenziale), Modulo B da 48 ore + 16 ore per i settori SP2 (Cave/Costruzioni) e SP4 (Chimico/Petrolchimico), oppure un Modulo C da 24 ore aperto a RSPP di settori diversi da quelli sopracitati. Sono concesse assenze per un massimo del 10% del monte ore totale, mentre possono essere esonerati dai Moduli A e B i possessori di lauree di cui al punto 1 dell’allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, i possessori di lauree di Ingegneria e Architettura (vecchio ordinamento) e coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza per almeno cinque anni in qualità di pubblico ufficiale o incaricati di pubblico servizio (punto 12.4 Accordo Stato- Regioni 7/07/2016); godranno infine di esonero per ogni Modulo coloro i quali godranno di certificati universitari attestanti il superamento di esami con contenuti previsti nell'Accordo. È prevista una valutazione dell’apprendimento per ogni Modulo, con test di 30 domande con 3 risposte alternative (70% risposte corrette) più eventuale colloquio per il Modulo A, test di 30 domande con 3 risposte alternative (70% risposte corrette) + prova finale con 5 domande aperte più eventuale colloquio per il Modulo B e test di 30 domande con 3 risposte alternative (70% risposte corrette) + colloquio individuale per il Modulo C. È ammessa la formazione e-learning in base alle modalità previste dall’Accordo, col rilascio di un attestato una volta superate le prove. Gli aggiornamenti sono previsti con un minimo di 40 ore nell’arco di 5 anni per gli RSPP, con un minimo di 20 per gli ASPP. 

4.    In questa scheda (Preposti) si dispone come chiunque, compreso il Datore di lavoro, possa svolgere il ruolo di formatore. I corsi vanno seguiti dagli interessati prima dell’assunzione del ruolo di preposto, e, qualora non fosse possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre i 60 giorni successivi. È necessario tenere un registro presenze, senza mai superare le 35 unità. Quanto ai prerequisiti dei formatori, si rimanda al Decreto Interministeriale “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013. La durata minima dei corsi è di 8 ore, con un 10 % di assenze concesse rispetto al monte ore totale, ed una verifica finale obbligatoria, superata la quale verrà rilasciato un attestato. Il credito formativo ha validità di 5 anni (costituendo credito formativo parziale di 8 ore per corso RLS e Dirigente). L’aggiornamento deve aver luogo ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore e svolgibile in modalità e-learning.

5.    La quinta scheda (Dirigenti) prevede che tali corsi siano alternativi a quelli generali per i lavoratori. La formazione deve esser svolta prima o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione, e completata nell’arco temporale di un anno. Chiunque può esser selezionato come formatore, nel rispetto del Decreto Interministeriale “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013. I corsi, che non possono superare le 35 unità di frequenza contemporanea, prevedono una durata minima di 16 ore, da suddividere in 4 moduli, con verifica finale obbligatoria, possibilità di svolgimento in e-learning e rilascio di un attestato post-verifica. Il credito formativo è valido per 5 anni, costituendo credito formativo di 16 ore per Corso Datori di lavoro (RSPP) e credito totale per corso lavoratori (Generale + Specifica) e preposti. Gli aggiornamenti, della durata minima di 6 ore, devono svolgersi ogni quinquennio.

6.    La sesta scheda (Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione) non richiede prerequisiti formativi per l’accesso al corso, aperto a qualsiasi figura che ai sensi dell’Art.2 lett. b) D. Lgs. 81/08, nei casi previsti dall’Allegato II del D. Lgs. 81/08, possa esser considerato Datore di Lavoro. La formazione va effettuata prima di assumere il ruolo di RSPP, mentre i soggetti formatori sono quelli stabiliti dal punto 1 Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (per la modalità e-learning, secondo le previsioni dell’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016). La durata minima dei corsi, secondo le tabelle dei codici ATECO, di cui all'Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è di 16 ore per rischio basso, 32 ore per rischio medio e 48 ore per rischio alto, con un 10% di assenze concesse rispetto alle ore totali. Si considerano esonerati tutti i datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'applicazione dell'articolo 95 del D.lgs. 626/94, abrogato e trasfuso nel D.lgs. 91/03. È prevista una verifica finale obbligatoria, mediante colloquio o test scritto, e degli aggiornamenti quinquennali di 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore per rischio alto. Per formazione pregressa, sono esonerati dai corsi di formazione coloro che abbiano frequentato i corsi di 16 ore previsti dall’art. 3 del DM 16.01.97, e coloro che, pur esonerati dalla frequenza dei corsi previsti dall’art. 95 del D. Lgs. 626/94, dimostrino di aver frequentato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, i corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dal punto 7 dello stesso.

7.    La settima scheda (CSP e CSE) richiede anzitutto, a chiunque voglia parteciparvi, il possesso di uno dei titoli di studio elencati all’Art. 98, comma 1 del D. Lgs. 81/08, nonché l’attestazione, da parte dei datori di lavoro e committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni (gli anni richiesti variano, da 1 a 3, in funzione del percorso di studi effettuato). Il corso va ultimato prima dell’assunzione dell’incarico, con obbligo di tenere un registro delle presenze ed un massimo di 60 partecipanti per la parte teorica, 30 partecipanti per la parte pratica e 35 partecipanti per l’aggiornamento. I formatori devono rispondere ai criteri contenuti nel Decreto Interministeriale “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013. I corsi si dividono in quattro moduli: Modulo Giuridico (dalla durata minima di 28 ore, per il quale è applicabile la modalità e-learning), Modulo Tecnico (dalla durata minima di 52 ore), Modulo Metodologico (dalla durata minima di 16 ore) ed una Parte pratica (dalla durata minima di 24 ore). La verifica finale di apprendimento, secondo quanto specificato nell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08, è svolta da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite simulazioni e test finalizzati a verificare le competenze cognitive. Gli aggiornamenti, anche in modalità e-learning, devono aver luogo ogni 5 anni, con una durata minima di 40 ore.

8.    Nell’ottava scheda (Addetti al primo soccorso) si afferma che la formazione va seguita e completata prima di destinare il lavoratore designato come “addetto al primo soccorso”. Devono esser garantite attrezzature quali un manichino per prova BLS (Basic Life Support), un pallone auto-espandibile, comunemente conosciuto come pallone di AMBU (Auxiliary Manual Breathing Unit) ed un defibrillatore (per il cui utilizzo va effettuato un apposito percorso formativo). Quanto ai requisiti dei formatori, si richiede la disposizione di medici, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale. Non sono ammesse assenze ai corsi, che contano di un minimo di 12 o 16 ore di frequenza obbligatoria, a seconda delle aziende, senza alcuna possibilità di e-learning. Non si prevede una verifica finale dell’apprendimento, ma una valutazione in itinere, con aggiornamenti triennali. 

9.    Nella nona scheda (Addetti alla prevenzione incendi) si richiede in primis di aver effettuato la formazione per i lavoratori (parte generale e specifica). È necessario ultimare la formazione del lavoratore prima di destinare lo stesso al ruolo di “addetto alla prevenzione incendi”. Il ruolo di formatore non prevede particolari restrizioni ma la sua idoneità va verificata da parte dei Vigili del Fuoco. Per quanto attiene ad attrezzature ed aree, si richiedono luoghi per le esercitazioni pratiche ed il necessario supporto logistico per lo svolgimento del corso, mettendo a disposizione un estintore portatile ogni due addetti, coperte ignifughe, idranti e dispositivi di protezione individuale (giubbotto, elmetto, visiera e guanti). Sono anche in questo caso previsti tre tipi di corsi, nessuno dei quali convertibile in modalità e-learning: Corso A (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso), dalla durata minima di 4 ore; Corso B (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio), dalla durata minima di 8 ore; Corso C (per addetti antincendio a rischio di incendio elevato), dalla durata minima di 16 ore. Non sono in alcun caso ammesse assenze, mentre la valutazione deve avvenire in itinere, senza alcuna prova finale obbligatoria. Non sono previsti aggiornamenti periodici.

10.    Con la decima scheda (Addetto\Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi) si richiede innanzitutto, per addetti e preposti, l’aver effettuato la formazione prevista per i lavoratori (parte generale e specifica), mentre per i soli preposti, l’aver completato il corso ad essi specificamente rivolto. La formazione deve esser terminata prima di montare\smontare un ponteggio. Il numero massimo di partecipanti ad un corso si limita a 30, e per quanto riguarda le docenze, per la parte teorica queste devono esser tenute da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il percorso formativo si struttura in tre moduli, della durata minima di 24 ore. Si prevede una verifica intermedia, alla fine dei due moduli teorici, che consente il passaggio alla parte pratica del corso, alla quale farà seguito una prova pratica di verifica finale, consistente nel montaggio\smontaggio\trasformazione di parti di ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Verrà rilasciato un attestato al superamento della prova, mentre per quel che riguarda gli aggiornamenti, questi dovranno aver luogo con cadenza quadriennale, aventi durata minima di 4 ore, di cui 3 con contenuti pratici. 

11.    L’undicesima scheda (Addetto e Preposto a sistemi di accesso e posizionamento mediante funi) vede quale prerequisito l’aver completato la formazione relativa ai lavoratori, generale e specifica. Il corso di formazione deve esser completato prima dell’utilizzo dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Le docenze, che non possono superare un totale di 20 frequentanti, devono esser tenute, nella parte teorica, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La durata minima dei corsi varia tra addetti e preposti. Il percorso formativo dei primi è suddiviso in due moduli: un Modulo base misto teorico\pratico, dalla durata complessiva di 32 ore, ed un Modulo specifico pratico della durata complessiva di 20 ore, a sua volta articolato in un Modulo A, per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali, ed un Modulo B, per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi, a cui seguirà una prova di verifica finale. Per i preposti è previsto invece un percorso di 40 ore: 32 ore + verifica finale (come per gli addetti), ed 8 ore specifiche per l’attività di preposto. Vengono concesse assenze per un massimo del 10% del totale delle ore, e gli aggiornamenti quinquennali si differenziano tra addetti e preposti: per i primi, questi avranno durata minima di 8 ore, di cui almeno 4 ore con contenuti tecnico pratici, mentre per i secondi saranno previste ulteriori 4 ore, con giudizio di “affidabilità” da parte dei docenti. 

12.    La dodicesima scheda (Lavoratori addetti a particolari attrezzature di lavoro) richiede, quale prerequisito, di aver completato la formazione, generale e specifica, dei lavoratori. Dovranno completare tali corsi, prima di esser adibiti all’attrezzatura\macchina di riferimento, tutti i lavoratori che utilizzino le attrezzature individuate nell’ Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato A, lettera A comma 1 ovvero: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine di movimento terra, pompe per calcestruzzo. Quanto al numero massimo di frequentanti, sono ammessi 24 allievi per la parte giuridica e tecnica, mentre solo 6 allievi con un tutor istruttore per la parte pratica, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato A, lettera B, punto 3.1.1, lettere c) e d). Quanto ai formatori, è necessario che questi vengano scelti tra personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione, della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature utilizzate e personale interno alle aziende utilizzatrici, limitatamente ai loro lavoratori, in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti. È prevista una verifica intermedia alla fine dei due moduli teorici, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, ed una prova pratica di verifica finale, mediante l’utilizzo dell’attrezzatura specifica. La durata dei corsi varia a seconda del macchinario di riferimento, mentre l’attestato rilasciato ha validità quinquennale.

13.    La tredicesima scheda (Attività di pianificazione e controllo e apposizione di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare), presupponendo che sia già stata ultimata la formazione generale e specifica dei lavoratori, riguarda tutti quei lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico, o comunque addetti ad attività in presenza di traffico, e preposti alle attività di cui all’ art. 1 Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, ovvero alle “procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. La formazione (il cui svolgimento non può aver luogo in e-learning) va completata prima di adibire il lavoratore alla mansione, con un numero massimo di presenze che non può superare i 25 partecipanti per la parte teorica, mentre non si può superare il rapporto di 6 discenti ogni docente nella fase pratica. Proprio in relazione alle docenze, queste vengono effettuate per la parte teorica, dal RSPP aziendale (con esperienza almeno triennale nel settore stradale), o da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; mentre per la parte pratica, da personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Il percorso formativo si struttura diversamente per lavoratori e preposti: per i primi, sono previsti tre moduli della durata complessiva di 8 ore (Giuridico\normativo 1 ora, Tecnico 3 ore, Pratico 4 ore) più una prova di verifica finale. Per i preposti invece, sono previsti tre moduli della durata complessiva di 12 ore (Giuridico\normativo 3 ore, Tecnico 5 ore, Pratico 4 ore) più una prova di verifica finale. Sono ammesse assenze per un massimo del 10% del monte ore totale, prevedendo una verifica intermedia alla fine dei due moduli teorici (superata con almeno il 70% delle risposte esatte) e passaggio alla prova pratica. Il mancato superamento della verifica comporta la ripetizione dei due moduli teorici. Si prevedono corsi di aggiornamento a cadenza quadriennale, dalla durata minima di tre ore. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, operassero già nel settore da almeno 12 mesi, sono da considerare esonerati dal corso di formazione, pur essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro due anni dall’entrata in vigore del Decreto (19 aprile 2013). 

14.    La quattordicesima scheda (Lavoratori addetti a rimozione, bonifica e smaltimento amianto), richiedendo l’espletamento dei corsi di formazione generali e specifici previsti per i lavoratori, prevede che siano accettati quali formatori solamente gli accreditati presso la Regione Lazio per l’erogazione di corsi nel settore specifico, oggetto della formazione professionale secondo la legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 art.5. Per lo svolgimento di simulazioni, devono esser messi a disposizione ambienti per bonifiche da amianto di tipo friabile, strutture per interventi su coperture in amianto-cemento e strutture per interventi su tubazioni. Deve inoltre essere individuato un responsabile del progetto formativo, con compiti di coordinamento dell’attività didattica, in possesso di documentata esperienza e capacità formativa, in grado di garantire il raccordo tra i docenti, i quali dovranno esser selezionati tra esperti delle discipline a cui afferiscono gli argomenti trattati (igiene industriale, medicina del lavoro, antinfortunistica, giurisprudenza, tecniche della comunicazione), dovendo costoro disporre, per gli argomenti con evidenti ricadute applicative tecniche, di un diploma di laurea in ingegneria o architettura, un diploma universitario in ingegneria o architettura, un diploma di geometra o perito industriale o una laurea da tecnico per la prevenzione, ed una specifica esperienza professionale di almeno 5 anni. La durata minima dei corsi (non effettuabili in via telematica) è di 50 ore per i coordinatori, e di 30 per i lavoratori, da suddividere in tre moduli. Sono ammesse assenze per un massimo del 10% delle ore totali, col rilascio di un attestato una volta superata la verifica di apprendimento, alla fine di ogni modulo o blocco di argomenti, e la prova teorico-pratica per la verifica delle abilità e delle conoscenze riguardanti le attività di rimozione, bonifica, smaltimento, con particolare riferimento alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto. Gli aggiornamenti, benché non meglio specificato, devono avere almeno una cadenza quinquennale.

15.    La quindicesima scheda (Disposizioni particolari per la formazione di alcune categorie di Lavoratori) contiene infine specifici dispositivi. 
a) Lavoratori autonomi: secondo l’articolo 21, comma 2 (D. Lgs. 81/08), costoro godono della facoltà, e non dell’obbligo, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di SSL, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali: in tal caso, i lavoratori autonomi devono svolgere gli stessi corsi dei lavoratori.
b) Lavoratori autonomi in cantiere: in caso di cantieri temporanei o mobili, si applicano le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il committente deve effettuare ai sensi dell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, la quale deve essere fatta controllando il possesso dei requisiti indicati nell’Allegato XVII.
c) Imprese familiari: secondo l’articolo 21, comma 2 (D. Lgs. 81/2008), i soggetti facenti parte di un’impresa familiare hanno la facoltà, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
d) Lavoratori a domicilio - Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: per costoro trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37del D. Lgs. 81/08. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, tali attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
e) Telelavoro: l’interpello 13/2013 ha indicato che il datore di lavoro è tenuto a fornire a tali lavoratori un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. È stata esclusa la formazione per il primo soccorso e antincendio. Inoltre, è stato stabilito che il domicilio non è da considerarsi luogo di lavoro. A tutti i lavoratori subordinati che effettuino una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, (Attrezzature munite di VDT) indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III (uso delle attrezzature di Lavoro.
f) Somministrazione di lavoro: il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e provvede alla loro formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
g) Lavoro a progetto: nei confronti dei lavoratori a progetto (di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) e dei collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile), le disposizioni di cui D. Lgs. 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. 
h) Lavoratori distaccati: nell’ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
i) Lavoro stagionale agricoltura: Il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, riguardante la “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo” indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL, ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

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